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Anaci Lecco, corso per amministratori

Lecco (Lècch) - “Un amministratore condominiale non può esercitare la propria attività senza aver adempiuto agli obblighi di formazione annuale obbligatoria, come previsto dal DM 140/2014. Se lo facesse, l’assemblea condominiale potrebbe ricusarlo”. Lo ha detto Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco.

Alla presenza di oltre 70 partecipanti, tra amministratori di condominio e corsisti, in occasione dell’inaugurazione della 11° edizione del Corso abilitante per la professione, Bandini è intervenuto con decisione sul tema: “Esercitare la professione di amministratore condominiale è oggi sempre più complesso: le competenze richieste sono molteplici e soggette a costanti aggiornamenti. Per questo il DM 140/2014 ha stabilito l’obbligo di partecipazione a un corso formativo abilitante e a una costante attività di aggiornamento professionale annuale, pena la possibilità dell’assemblea condominiale di ricusare il proprio amministratore”.

A questo proposito Anaci Lecco ricorda la sentenza del Tribunale di Padova n. 818/2017 del 24/03/2017 che, intervenuta sugli effetti pratici derivanti dalla mancata regolarizzazione delle posizioni degli amministratori, ha dichiarato la radicale e insanabile nullità della delibera di nomina, o riconferma, degli amministratori risultanti non in possesso dei requisiti imposti per legge riguardo la formazione annuale obbligatoria (a tal proposito, si richieda all'amministratore, in sede assembleare di rinnovo o di nomina, l'attestato di superamento del corso).

27 gennaio 2018